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Sconto in Fattura e Cessione del Credito: Nuove Restrizioni sulle Spese Tecniche

  • Immagine del redattore: First Consulting Bologna
    First Consulting Bologna
  • 4 lug 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a rispondere alle numerose richieste di chiarimento inviate dai contribuenti dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, che al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024, convertito con modifiche nella L. 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce il divieto di utilizzo delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 34/2020 se non sono state sostenute spese documentate da fattura per lavori effettuati entro il 30 marzo 2024.




L’Agenzia delle Entrate ha ribadito una distinzione chiara tra "interventi realizzati" e "costi strettamente collegati". In ambito Superbonus, e per estensione a tutti i bonus edilizi, la Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha specificato che la detrazione è valida per alcune spese connesse agli interventi, a condizione che l'intervento stesso sia effettivamente realizzato.

Nel dettaglio, la Risposta ad interpello n. 254 del 15 aprile 2021 elenca le tipologie di spese connesse agli interventi agevolati, come:

  • Spese per l'acquisto di materiali, progettazione e altre spese professionali necessarie per i lavori (perizie, sopralluoghi, progettazione preliminare, ispezioni).

  • Altri costi collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento materiali, IVA non detraibile, imposta di bollo, diritti per titoli abilitativi edilizi, tassa per l'occupazione del suolo pubblico).

La prassi amministrativa distingue le spese per “costi strettamente collegati” dalle spese per gli interventi, rendendole detraibili solo se connesse agli interventi agevolati.


Secondo l’Agenzia, il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 39/2024 si riferisce agli interventi agevolati e non alle prestazioni tecniche o professionali né agli oneri di costruzione ed urbanizzazione o altre spese collegate, come l'installazione di ponteggi.

Pertanto, le spese strettamente connesse all'intervento possono rientrare nell'ambito del comma 5 solo se, entro il 30 marzo 2024, siano state sostenute spese documentate per lavori già effettuati.


Nonostante la chiarezza della motivazione, la separazione tra lavorazioni connesse all’intervento e le opere sembra eccessiva e distante dalla realtà pratica. È irrazionale considerare fermo un progetto edilizio dove tutte le progettazioni e attività propedeutiche sono state completate, i ponteggi montati, e i materiali acquistati e pronti per l’installazione.

Questa interpretazione restrittiva potrebbe portare a paradossi, come nel caso di interventi praticamente conclusi ma senza emissione di fattura per lavori eseguiti prima del 30 marzo 2024. In tali situazioni, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura non sarebbero ammesse, nonostante i lavori siano praticamente completati.



Si spera che le risposte agli interpelli siano state redatte in modo provvisorio e influenzate dalla spinta governativa contro la cessione del credito, piuttosto che da un'interpretazione coerente con i princìpi costituzionali di tutela del contribuente. È auspicabile un intervento più qualificato per chiarire questo aspetto e garantire una corretta applicazione della normativa.

 
 
 

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